I Rapporti Patrimoniali tra Coniugi

Il codice civile italiano stabilisce che i rapporti patrimoniali tra coniugi, nel caso non abbiano espresso diversamente nell’atto del matrimonio, sono di tipo “comunione dei beni”.

I coniugi che desiderano invece scegliere, invece del regime della comunione dei beni, il regime di “separazione dei beni” possono farlo anche successivamente al matrimonio stesso con le modalità previste dalla legge.

Il Regime Patrimoniale dei Coniugi: Definizione

Rapporti patrimoniali coniugiIl regime patrimoniale dei coniugi e quindi della famiglia si può definire come la disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni.

I tipi di rapporti patrimoniali tra coniugi possono così essere classificati:
  • Regime legale: la comunione dei beni (è il regime patrimoniale legale della famiglia)
  • Regime convenzionale: la separazione dei beni o altre convenzioni (ad es. fondo patrimoniale)

Nel caso si abbia a che fare con un’impresa familiare o per il fondo patrimoniale con cui ciascuno dei due coniugi o un terzo, intendono destinare alcuni beni per il sostentamento della famiglia, sono previste delle regole particolari.

I coniugi tuttavia non hanno libertà assoluta in ordine alla gestione dei rapporti patrimoniali reciproci e:

  • Non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (art. 160 c.c.);
  • Non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti (art. 161 c.c.).
È nulla ogni convenzione che abbia come finalità la costituzione di beni in dote (art. 166-bis c.c.). La dote un tempo era formata dai beni che la moglie attribuiva in godimento al marito per aiutarlo a mantenere la famiglia. L’istituto della dote però, è stato abolito dalla riforma del 1975, che ha stabilito che i rapporti patrimoniali tra i coniugi siano improntati ad una idea di famiglia caratterizzata dalla parità dei coniugi e dotata di mezzi patrimoniali che appartengono ad entrambi.

I coniugi, nel caso in cui scelgano il regime della comunione convenzionale, quindi ad esempio la separazione dei beni, non possono introdurre deroghe alle norme della comunione legale (comunione dei beni) relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote (art. 210 c.c.).

La Comunione Legale dei Beni dei Coniugi

In mancanza di una diversa volontà dei coniugi, i rapporti patrimoniali tra gli stessi sono regolati dalle norme in materia di comunione legale cioè di comunione dei beni. I coniugi che optano per la comunione dei beni all’atto del matrimonio non devono assolvere ad alcun onere pubblicitario: basta infatti l’assenza, a margine dell’atto di matrimonio, di convenzioni in deroga a garantire che vale la comunione dei beni.

Secondo quanto stabilito nell’ art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione i seguenti beni patrimoniali:
  • Gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione degli acquisti relativi ai beni personali elencati dall’art. 179 c.c.;
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Nel caso in cui si tratti di aziende che appartenevano ad uno dei coniugi prima del matrimonio, ma sono gestite da entrambi i coniugi, rientrano nella comunione solo gli utili e gli incrementi.
  • Gli acquisti effettuati dai coniugi e le aziende (o i loro utili e incrementi) gestite da entrambi cadono immediatamente in comunione.
Altri beni, invece, appartengono al singolo coniuge durante il matrimonio e, quindi, egli può liberamente disporne. Tuttavia, essi entrano in comunione e devono essere divisi tra i coniugi se e quando la comunione stessa si scioglie e nella misura in cui ancora esistono. Si parla in questo caso di comunione de residuo e in essa rientrano:
  • Frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione dei beni;
  • Proventi dell’attività separata svolta da ognuno dei due coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono ancora stati consumati;
  • Beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, nel caso in cui questa sia stata creata dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa anche se costituita prima del matrimonio.
Sono da ritenere beni personali di ciascun coniuge e pertanto non entrano a far parte della comunione dei beni (art. 179 c.c.):
  • Beni di cui il singolo coniuge (marito o moglie) era proprietario prima del matrimonio
  • Beni su cui il coniuge, prima del matrimonio, era titolare di un diritto reale di godimento;
  • Beni che sono stati acquisiti dopo il matrimonio tramite donazione o successione (solo nel cao in cui nell’atto di liberalità o nel testamento non sia stato specificato che essi sono attribuiti alla comunione dei beni);
  • Beni e accessori di uso strettamente personale di ognuno dei due coniugi;
  • Beni che servono al coniuge per l’esercizio della sua professione;
  • Beni ottenuti a titolo di risarcimento danni
  • Pensione dovuta alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa da parte di uno dei coniugi;
  • Beni acquisiti con il ricavato della cessione di altri beni personali.
Il regime di comunione dei beni può essere cambiato volontariamente dai coniugi che d’accordo decidono di passare al regime convenzionale, che sono di tre tipi:
  • separazione dei beni
  • comunione convenzionale
  • fondo patrimoniale

La Separazione dei Beni dei Coniugi

La separazione dei beni può essere chiesta dai coniugi o all’atto del matrimonio o successivamente. In tale regime patrimoniale ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni da esso acquistati durante il matrimonio secondo le regole ordinarie (art. 215 c.c.) e ne ha il godimento e l’amministrazione (art. 217 c.c.).

La Comunione Convenzionale dei Beni

I coniugi possono modificare il regime della comunione dei beni attraverso una convenzione, in tal caso, il regime patrimoniale si chiama: comunione convenzionale.

Con tale convenzione si possono escludere dalla comunione alcuni beni che normalmente vi rientrerebbero, o, all’opposto, far cadere in comunione alcuni beni che normalmente non vi rientrerebbero, tutto però deve rispondere a quanto sancito nell’articolo 210 del Codice Civile.

Il Fondo Patrimoniale

I coniugi o un terzo, prima o durante il matrimonio, possono costituire un fondo patrimoniale. Con il fondo patrimoniale si ha che alcuni beni (devono essere beni immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono destinati dai coniugi o dal terzo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Conseguenze in Caso di Separazione o Divorzio

In caso ad esempio di divorzio, già dichiarato con sentenza del tribunale, si hanno le seguenti conseguenze patrimoniali:
  • Il coniuge che a seguito dello scioglimento del matrimonio non ha più a disposizione redditi che gli consentano la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio può chiedere al giudice che ordini all’altro coniuge di corrispondere a suo favore un assegno di mantenimento periodico, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi della decisione.
  • Ciascuno degli ex coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro.
  • Si verifica lo scioglimento della comunione legale dei beni, qualora tale effetto non sia stato già determinato dalla separazione personale.
In caso di scioglimento del matrimonio con una sentenza di divorzio o in caso di separazione legale i coniugi dovrebbero quindi farsi seguire da un professionista per quanto riguarda gli aspetti legali, per tutelarsi nella suddivisione del patrimonio.