
Ascolto minori in cause di separazione e divorzio
In presenza di causa di separazione tra due genitori, devono essere ascoltati dal giudice anche i figli di 12 anni o di età inferiore se ritenuti capaci di discernimento: questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione sez. I Civile con la sentenza num. 19.327 del 29 settembre 2015, che testimonia alla perfezione quanto i minori abbiano diritto di dire la propria sulle questioni loro riguardanti.
L’imposizione al magistrato di dover predisporre l’audizione della prole non ancora maggiorenne, era stata introdotta prima con la riforma dell’adozione nel 2001 e poi con la riforma dell’affidamento condiviso nel 2006, quando si era deciso che tale procedura non doveva più essere interpretata come una semplice facoltà, ma come un effettivo obbligo da rispettare sempre in presenza di figli capaci di intendere e comprendere.
Se in passato era dunque già stato confermato il suddetto dovere a pena di nullità della sentenza (il minore poteva essere sentito dal giudice, ma anche dal personale dei servizi sociali o da un consulente), oggi, di fatto, è stata introdotta a tutti gli effetti una specifica normativa (Art. 336 bis cod. civ.) per l’ascolto dei minorenni i cui genitori abbiano in corso una causa di separazione.
Secondo la stessa norma, i figli di età pari o inferiore ai 12 anni che per il magistrato sono nella piena facoltà di esprime un giudizio, devono essere sentiti in tutti i procedimenti legali dei genitori che li riguardano, fatta eccezione per le casistiche in contrasto con i loro interessi o quando la presenza dei minori risulti superflua: in tali circostanze, il giudice deve comunque giustificare la scelta di non ascoltarli con un provvedimento motivato.
Seguendo questa nuova linea giudiziaria, anche i bambini possono finalmente esprimere la loro opinione sulle madri e sui padri, comunicando con chi preferiscono convivere e risiedere: queste dichiarazioni devono poi essere prese in considerazione dal magistrato per stabilire l’effettiva condotta dei genitori e, soprattutto, per decidere a quale soggetto concedere l’affidamento.
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