
Affidamento Condiviso dei Figli in Caso di Separazione dei Genitori

Viene stabilito infatti che di regola l’affido dei figli non è assegnato ad un solo genitore, ma si introduce il principio di bigenitorialità, cioè il fatto che i figli vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e non più a quel genitore ritenuto più idoneo.
Questo cambiamento legislativo così importante è stato realizzato attraverso le sollecitazioni di diversi soggetti, fra cui, i genitori, gli avvocati di famiglia e gli operatori sociali che lavorano in questo delicato ambito. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori, anche nel caso in cui i genitori siano separati a causa di crisi coniugale. Il figlio ha inoltre il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sia materno sia paterno.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, cioè il diritto del figlio a crescere ed essere educato nella propria famiglia, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Prioritariamente il giudice deve:
- Valutare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati
- Determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
- Fissare la misura e il modo con cui ciascuno dei due genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli
- Prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, sempre che questi non siano contrari all’interesse dei figli
- Adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Cosa Stabilisce l’Affidamento Condiviso dei Figli
Gli elementi fondanti di quanto viene stabilito con la legge sull’affidamento condiviso in caso di genitori separati sono i seguenti:- Entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale
- Di comune accordo entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, prendono le decisioni di maggiore interesse per i propri figli nei seguenti ambiti:
- istruzione
- educazione
- salute
Nota bene: nel caso in cui i genitori non trovino un accordo comune, la decisione è rimessa al Giudice. Il giudice inoltre può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente ,ma solamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Come viene valutato il mantenimento congiunto nell’affidamento condiviso dei figli?
Salvo accordi diversi, liberamente sottoscritti dai due genitori separati, ciascuno dei genitori, in misura di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità in base al reddito, da determinare considerando i seguenti fattori (art 155 nuovo-Provvedimenti riguardo ai figli):- Le attuali esigenze del figlio
- Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore
- Le risorse economiche di entrambi i genitori
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Quando ci si può Opporre all’Affido Condiviso?
- Spetta al giudice disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori e non l’affidamento condiviso nel caso in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro coniuge sia contrario all’interesse del figlio minorenne (art. 155 bis C.C.)
- Ciascuno dei due genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo e non più condiviso quando sussistono le condizioni indicate al primo comma art 1 legge n.54 dell’8 febbraio 2006 (Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale). Nel caso in cui il giudice accolga la domanda del genitore per l’affidamento, disporrà l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155.
- Nel caso in cui la domanda di affido esclusivo risultasse manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c.
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